1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:
a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» o «nella media» o analoghe qualifiche vigenti nel sistema di valutazione precedente a quello attualmente in vigore, né giudizi di inidoneità all'avanzamento;
b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;
c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non
d) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
e) abbiano compiuto almeno trenta anni di servizio effettivo, comunque prestato.