Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» o «nella media» o analoghe qualifiche vigenti nel sistema di valutazione precedente a quello attualmente in vigore, né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

          c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non

 

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siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

          d) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          e) abbiano compiuto almeno trenta anni di servizio effettivo, comunque prestato.